Con la legge di Bilancio 2022, parte la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro. Sotto il profilo soggettivo, tra la platea dei beneficiari sono stati attratti tutti gli apprendisti e i lavoratori a domicilio. Inoltre, viene ridotta a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro per l’accesso agli ammortizzatori sociali, fatto salvo quanto previsto in caso di trasferimento di azienda o cambio appalto. È prevista una disposizione agevolativa in merito al contributo addizionale per i datori che non fruiscano di trattamenti di CIG per almeno 24 mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato. Viene accorciato il termine per la presentazione della documentazione utile al pagamento diretto delle prestazioni, fissato, a pena di decadenza, entro la fine del 2° mese successivo a quello in cui inizia il periodo di CIG, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'autorizzazione. Uno degli interventi di maggior peso è l’estensione della CIGS a tutti i datori di lavoro che, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e non siano coperti dai Fondi di Solidarietà Bilaterale, anche alternativi, oltre che da quelli territoriali intersettoriali delle province di Trento e Bolzano, qualunque sia il settore d’inquadramento (eccezione per imprese trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, imprese del sistema aeroportuale, partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali). Il Fondo integrazione salariale (FIS) viene esteso anche ai datori con un solo dipendente, sono demandate unicamente le tutele ordinarie con durate differenziate: 13 settimane in un biennio mobile per i datori che nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, 26 settimane per coloro che abbiano superato tale limite. I Fondi di Solidarietà Bilaterale per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’1.1.22, dovranno erogare l’assegno di integrazione salariale anche ai datori con un solo dipendente, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Per questo dovranno adeguare i propri statuti entro il 31.12.22, pena la confluenza dei datori di lavoro nel FIS seppure ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale. Approfondimenti sulla circolare di Fondazione studi dei Consulenti del lavoro n.4/22.