La legge di Bilancio 2022 ha confermato e reso strutturale, il congedo obbligatorio di paternità pari a 10 giorni, fruibile, anche in maniera non consecutiva, ma non in misura oraria, entro i primi 5 mesi dalla nascita del bambino. Stesso diritto spetta anche al padre adottivo, o affidatario e in tali ipotesi, il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione nazionale, o dall’ingresso del minore in Italia, nell’ipotesi di adozione internazionale. La richiesta di congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo e pertanto aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque, indipendentemente dal diritto della stessa al congedo obbligatorio, mentre quello facoltativo è un diritto derivato, condizionato alla scelta della madre di non fruire di un giorno del proprio congedo di maternità. Il padre, per poter usufruire dei giorni di congedo, deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende assentarsi, con un anticipo di almeno quindici giorni e, se richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta parto. Il datore di lavoro provvederà ad anticipare l’indennità al lavoratore e a conguagliare quanto anticipato comunicando all’Inps le giornate fruite attraverso il flusso Uniemens. Nei casi di congedo facoltativo, sarà necessario allegare una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità per una giornata, con conseguente riduzione del congedo di maternità della stessa. Per i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps, che sono i medesimi per la maternità in generale, la domanda deve essere prestata all’Istituto. La legge n. 178/20 ha ampliato la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio. Sul punto l’Inps ha precisato che in tali ipotesi la decorrenza dei cinque mesi decorre dalla data di nascita che coincide con il decesso, nei casi di figlio nato morto dal primo giorno alla 28° settimana di gestazione e nelle ipotesi di decesso avvenuto nei primi dieci giorni di vita, compreso il giorno di nascita, decorre comunque dalla nascita e non dalla data del decesso. Restano pertanto esclusi dalla tutela i padri i cui figli (nati, adottati, affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita. Info reperibili dai Consulenti del lavoro e sulla recente circolare di Fondazione studi dei Consulenti del lavoro n.4/22.