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Lunedì, 17 Gennaio 2022 09:07

Opzione donna, le regole per il 2022

La Legge di Bilancio del 2022 ha ampliato i termini dell’accesso a Opzione donna, consentendo di accedere all’anticipo alle lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro la fine del 2021. La legge ha spostato ancora in avanti la scadenza consentendo l’accesso alle lavoratrici a condizione che abbiano maturato entro la fine 2021 i 58 anni di età e i 35 di contributi, maggiorati fino a 59 nel caso delle lavoratrici autonome.  Restano anche confermate le finestre di attesa di 12 e 18 mesi. Un anticipo così consistente rispetto all’età della pensione di vecchiaia (fissata in 67 anni fino al 2024) e rispetto ai contributi della pensione anticipata (pari, per le donne, a 41 anni e 10 mesi di contributi fino al 2026) si traduce tuttavia in una penalizzazione permanente per l’assegno. Questo viene, infatti, completamente ricalcolato con il metodo contributivo per le donne optanti, a prescindere dalla loro reale anzianità contributiva al 1995. L’assegno, anche se teoricamente calcolabile con metodo misto o retributivo puro, una volta confermata l’opzione, viene liquidato solo con il metodo contributivo. La penalizzazione varia a seconda degli imponibili collezionati dalla lavoratrice nella sua vita lavorativa e del numero di anni teoricamente afferenti al metodo contributivo. Nella media il decremento pensionistico ruota fra il 20 e il 40% ed è permanente, senza alcuna possibilità di recupero anche al compimento dell’età della vecchiaia. Va ricordato, poi, come i 35 anni di contributi debbano necessariamente essere “effettivi”, escludendo cioè la contribuzione figurativa della disoccupazione (Aspi, Mini-Aspi e Naspi) e della malattia non integrata dal datore di lavoro. Inoltre, non è possibile “cumulare” gratuitamente i vari spezzoni contributivi, né fra le famiglie della contribuzione Inps né con i contributi delle casse professionali o dell’Inpgi. Chi volesse sommare contributi fra loro eterogenei dovrà ricorrere al metodo oneroso della ricongiunzione. L’unica eccezione è data per le iscritte al fondo dei lavoratori dipendenti del privato e contemporaneamente alla gestione artigiani e commercianti che sono fra loro cumulabili gratuitamente, con l’unico scotto di applicare in quel caso i requisiti anagrafici (59 anni) e la finestra mobile (18 mesi) delle lavoratrici autonome, anche in presenza di un unico mese afferente alla gestione commercianti o artigiani. Tutte le info sono contenute nella circolare n. 1/22 di Fondazione studi Consulenti del Lavoro.