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Lunedì, 15 Novembre 2021 11:22

Pausa caffè a rischio e pericolo del lavoratore

Non sarà risarcito dall’Inail il lavoratore che, uscendo dal luogo di lavoro, si infortuna recandosi al bar per la “pausa caffè”. La Corte di Cassazione con sentenza n.32473/21 è intervenuta rigettando la richiesta di indennizzo da parte di una lavoratrice che osservava un orario di lavoro continuato dalle ore 9.00 alle 15.00 e che aveva timbrato il cartellino in uscita per effettuare, insieme a due colleghe, la cosiddetta “pausa caffè” di metà mattina presso un vicino bar. In tale frangente era caduta mentre percorreva un breve tragitto a piedi procurandosi un trauma al polso destro. Per la Corte si era trattato di un rischio assunto volontariamente dalla lavoratrice non potendo ravvisarsi nell'esigenza di prendere un caffè, i caratteri del necessario bisogno fisiologico che avrebbero consentito di mantenere la stretta connessione con l'attività lavorativa. Nei precedenti gradi di giudizio il Tribunale, invece, oltre a riconoscere che il rischio assunto dalla lavoratrice non poteva considerarsi generico, permanendo un nesso con l'attività lavorativa, posto che la pausa era stata autorizzata dal datore di lavoro ed era assente il servizio bar all'interno dell'ufficio, aveva valutato la complessiva percentuale di invalidità considerando anche una precedente invalidità lavorativa. La Corte d'appello aveva confermato tali motivazioni, ritenendo che l'evento fosse connesso ed accessorio all'attività di lavoro. L'indennizzabilità secondo la Cassazione, invece, non consegue alla sola circostanza che l'infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece, come requisito essenziale, la sussistenza del nesso tra lavoro e rischio, nel senso che il lavoro determina non tanto il verificarsi dell'evento, quanto l'esposizione a rischio dell'assicurato. Il rischio può esser quanto meno "improprio", ma mai "elettivo" (scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale, mosso da esigenze personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente al lavoro, con ciò stesso ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento). La Corte ha evidenziato che la lavoratrice, allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente. Info dai Consulenti del Lavoro.