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Lunedì, 11 Ottobre 2021 10:48

Guida alla riforma del Terzo settore

Quali sono gli aspetti caratterizzanti degli enti del Terzo Settore? Come gestire l’attività lavorativa al loro interno? A quali disposizioni si fa riferimento per gli aspetti inerenti il regime fiscale da applicare? Le risposte a queste domande sono nella circolare n. 14 di Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro dal titolo “La riforma del Terzo Settore, primi approfondimenti” che analizza il Codice adottato con il DLgs n.117/17, di riordino della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo Settore, compreso il relativo regime fiscale. Seguendo l’impostazione del Codice, il documento dei Consulenti del lavoro ripercorre prima le caratteristiche degli enti, con particolare riguardo alla finalità perseguita e alle attività che possono essere svolte al loro interno, per poi addentrarsi nel merito delle attività lavorative con un particolare focus sul volontariato, di fondamentale importanza per l'esistenza stessa di questi soggetti. Da ultimo il documento si sofferma sulle disposizioni in materia di imposte sui redditi, imposte indirette e tributi locali, per poi prendere in esame la revisione del sistema delle deduzioni e detrazioni fiscali riconosciute ai soggetti che scelgono di sostenere gli ETS e gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini fiscali. Una prima panoramica della revisione organica della disciplina, dapprima frammentata e disseminata tra codice civile e vari provvedimenti normativi settoriali, di cui si prevede fin d’ora una successiva estensione con ulteriori contributi vista la vastità e la complessità della materia trattata, nonché l’estensione delle categorie di enti interessati dalla riforma. Ricordiamo che sono considerati Enti del Terzo Settore (ETS): le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. L’allocazione in una delle forme associative previste assume effetti rilevanti, in quanto da essa derivano le diverse prerogative riconosciute dalla riforma agli enti del Terzo settore e le differenti regole da osservare previste.