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Lunedì, 27 Settembre 2021 15:02

Decontribuzione turismo, commercio e spettacolo

Arrivano dall’Inps, dopo il nulla osta della Commissione Europea, le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti connessi alla decontribuzione per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. La circolare Inps n. 140/21, chiarisce che, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’importo dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2021. L’esonero spetta per il periodo dal 26 maggio al 31 dicembre 2021 ed è fruibile nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail. Per poter beneficiare dell’esonero il datore di lavoro deve astenersi dall’effettuare procedure di licenziamento per motivi oggettivi sino al 31 dicembre 2021 e in generale rispettare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori. L'Istituto si sofferma inoltre sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e di cumulabilità con altre misure. In particolare, l’esonero contributivo in trattazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi (ad. esempio l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile). Con apposito messaggio Inps saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro. L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei settori sopra indicati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021, che costituiscono la base di computo della misura dell’esonero, considerato che la norma non dispone alcuna specificazione circa la causale del trattamento, ne deriva che l’esonero per tali specifici settori può trovare applicazione a prescindere dalla causale dei suddetti ammortizzatori. Info dai Consulenti del lavoro.