Le condizioni contrattuali migliorative concesse ai lavoratori possono essere revocate, o modificate dai contratti aziendali, o nazionali successivi
L'uso aziendale consiste nella reiterazione costante e spontanea di un comportamento del datore di lavoro, tenuto nei confronti di tutti i dipendenti, che si traduce in un trattamento economico, o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti. Nella prassi gli usi consistono nella concessione di gratifiche, premi identità, o attribuzioni a carattere previdenziale non obbligatorio. Le condizioni migliorative dei trattamenti contrattuali, concesse spontaneamente dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti dell’azienda, acquisiscono natura analoga ai trattamenti economico normativi scaturenti dai contratti collettivi aziendali. Pertanto, sebbene non siano revocabili unilateralmente dal datore di lavoro, possono essere suscettibili di essere revocate, o modificate dai contratti aziendali, o nazionali successivi, come confermato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui non può essere revocato un uso aziendale stabile se non con l’intervento di un nuovo contratto collettivo.
Tale fungibilità appare tuttavia operabile solo se tali elementi retributivi hanno mantenuto un carattere effettivamente premiale. Qualora, al contrario, gli emolumenti fossero stati conferiti in modo permanente, senza alcuna lettera di accompagnamento e senza alcuna evidenza di connessione con obiettivi di business, il puro nomen iuris di premio di produzione sarebbe confutabile in sede giudiziale e non fungibile con emolumenti premiali a carattere variabile e incerti nell’importo, salvo il caso di variazioni siglate nel contesto di contratti collettivi o, se per singoli dipendenti, con accordi di natura transattiva.In riferimento ai premi di risultato ex L. 208/2015, art. 1 cc. 182ss., a oggi disciplinati dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, si specifica che per essere beneficiari del regime di detassazione (imposta sostitutiva al 10%), oltre al verificarsi dell’incremento rispetto a periodo congruo di parametri economici di produttività, redditività ecc., sarà anche necessario che i contratti aziendali siano depositati in maniera telematica presso il portale cliclavoro.gov.it entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione. Si specifica che la sede dell’ITL competente dovrà essere indicata prendendo a riferimento l’ubicazione della sede legale dell’azienda che effettua il deposito telematico. Tutte le informazioni sono reperibili dai Consulenti del Lavoro.