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Pubblicato il: Wed, 28 Jul 2010 - Letto: 215  volte

Pensione ai parasubordinati con riscatto anche senza pagamento del committente

Prevista la facoltà di costituire una rendita vitalizia, salvo diritto al risarcimento del danno.

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Circolare Inps n. 101/2010

Anche i co.co.co., gli associati in partecipazione e i lavoratori autonomi occasionali (non i professionisti senza cassa) possono richiedere il riscatto dei periodi contributivi prescritti, per i quali il committente non abbia versato i contributi ricavandone una rendita vitalizia, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

E’ previsto che, in caso di omesso versamento dei contributi per i quali sia già maturata la prescrizione (in genere decennale), il lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro che non possa o non voglia provvedere al versamento, può autonomamente chiedere all'Inps la costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che gli sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi.


La facoltà di costituzione di rendita vitalizia è estensibile a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo.

Leggi la circolare inps n.101/10



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