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Pubblicato il: Mon, 8 Mar 2010 - Letto: 827  volte

Licenziamenti: impugnazione entro 60 giorni e deposito ricorso in tribunale entro i successivi 180

dal collegato lavoro le modifiche alle precedenti disposizioni

IMMAGINE

Procedura unica per l'impugnazione dei licenziamenti: per far causa all'impresa (nei casi di rapporti di lavoro dipendente) o al committente (nei casi di co.co.co. e lavoro a progetto) valgono le stesse regole. Regole che contemplano un doppio passo obbligatorio: prima la denuncia (entro 60 giorni), poi il deposito del ricorso in tribunale (entro i successivi 180 giorni).

Il Collegato interviene sulla legge n. 604/1966. A seguito delle modifiche, il licenziamento si dovrà impugnare, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, se non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione (questa la principale novità della riforma) è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Il Collegato precisa che i nuovi termini (per l'impugnazione del licenziamento) si applicano anche ai casi di invalidità e inefficacia del licenziamento ed elenca le ipotesi specifiche alle quali la nuova disciplina si rivolge.



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