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| inserito da: Administrator Pubblicato il: Mon, 8 Mar 2010 - Letto: 660 volte |
Contratti a termine: solo un risarcimento in caso di illegittimità
Dal collegato lavoro le modifiche alle precedenti disposizioni.
Il Collegato detta nuove disposizioni sulla disciplina del risarcimento del lavoratore nel caso in cui, a seguito della violazione delle norme relative al contratto di lavoro a tempo determinato, sia prevista la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Le nuove disposizioni sono valide anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del Collegato.
In particolare, viene previsto l'obbligo per il datore di lavoro di risarcire il lavoratore con un'indennità onnicomprensiva di misura variabile da 2,5 a 12 mensilità, ridotta alla metà nel caso di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell'ambito di specifiche graduatorie. L'indennità è corrisposta in sostituzione della sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato.
La nuova disposizione va raccordata con la norma di contenuto analogo introdotta dall'articolo 21 del dl n. 112/2008. Tale disposizione ha introdotto l'articolo 4-bis al dlgs n. 368/2001, prevedendo che, con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del dlgs n. 368/2001, il datore di lavoro fosse tenuto unicamente ad indennizzare il lavoratore con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La norma era stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 214/2009, per violazione del principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione).
(TRATTO DA IT OGGI 7 DELL’8 MARZO PAGINA 5)










