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| inserito da: Administrator Pubblicato il: Mon, 8 Feb 2010 - Letto: 797 volte |
Uniemens, le aziende in difficoltà a trasmetterlo possono rimandare al 31
al tavolo congiunto Ministero, Inps e Cdl recepite anche le modifiche al DURC proposte dal CNO.
Il 5.2.10 presso il Ministero del lavoro si è riunito il tavolo congiunto per la misurazione e semplificazione degli oneri amministrativi. A detto tavolo sono rappresentate tutte le amministrazioni pubbliche che hanno rapporti con l’utenza ed erogano servizi per i cittadini.
Partecipa da tempo anche il Consiglio Nazionale, quale stakeholder istituzionale qualificato.
Di seguito diamo il resoconto su alcune notizie emerse nel corso della riunione di interesse generale.
UNIEMENS
Il rappresentante dell’INPS, dott. Dario Dolce, nel riferire sullo stato di attuazione del nuovo modello di trasmissione dei dati UNIEMENS, ha comunicato che è alla firma del Direttore Generale un messaggio col quale si offre la possibilità a quelle aziende che si trovassero in difficoltà a trasmettere l’UNIEMENS, di continuare ad usare il vecchio canale parallelo ( DM10 ed emens) per altri TRE MESI (31.3.2010)
DURC
Il rappresentante della Direzione dell’attività ispettiva, dott. Pierluigi Rausei, ha comunicato che le richieste di modifiche al DURC presentate dal Consiglio Nazionale la scorsa settimana, sono state considerate molto favorevolmente e saranno inserite per buona parte nello schema di modifica del DM. 24.10.07. Tale bozza è attualmente allo studio della Direzione dell’Attività Ispettiva A breve il direttore Dott. Paolo Pennesi, provvederà a convocare i vari attori per discuterne sui contenuti.
UNILAV
Alla rappresentante del Ministero, dott.ssa Grazia Strano, è stato segnalato:
- l’INPS continua a non gestire le informazioni relativamente alle assunzioni con agevolazioni contributive. Le sedi dell’Istituto, infatti, continuano a richiedere le comunicazioni cartacee, per l’attribuzione dei codici di autorizzazione, non utilizzando il data base del Ministero;
- quando si effettua una assunzione a termine per sostituzione di personale assente per malattia/maternità, ecc, l’eventuale prolungamento del termine per mancato rientro del sostituito, non è giuridicamente una proroga. Nonostante ciò diverse sedi INPS ed anche alcuni ispettori, hanno obiettato diversamente, pertanto, si è concordato che è bene che il Ministero esca con un chiarimento definitivo;
- è stato chiarito che la sospensione degli obblighi occupazionali di cui all’art. 3, comma 5, della legge 68/99, è da estendere anche al caso di contratti di solidarietà stipulai ai sensi dell’art. 5, comma 5 della legge n. 236/93.
INPS - messaggio 3872 del 5 febbraio 2010










