Percorso logico: Home Page - Documentazione ›› Circolari Enti ›› INPS

inserito da: Administrator
Pubblicato il: Fri, 5 Feb 2010 - Letto: 8919  volte

Lavoro con i voucher: l'Inps detta le regole per il 2010

Dall'elenco degli enti locali committenti al riepilogo per le imprese familiari.

IMMAGINE

I percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito potranno prestare lavoro occasionale accessorio anche per il 2010, solo se dichiarano l’immediata disponibilità al lavoro, o a un percorso di riqualificazione professionale. Lo precisa l’Inps con la circolare n.17 del 3 febbraio 2010 con cui esamina le modifiche apportate in materia di lavoro accessorio dalla Finanziaria 2010 soffermandosi in particolare sui requisiti per le imprese familiari e chiarendo passaggi e definizione per gli enti locali.

Il ricorso ai buoni è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa (anche cooperativa o agenzia del lavoro), possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

Anche per quest’anno i percettori di prestazioni di integrazione salariale e i percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili), sempre nel rispetto del limite di 3000 euro netti (pari a 4000 euro lordi), potranno lavorare in qualsiasi settore di attività, compresi gli enti locali, nuovi fruitori di questa forma semplificata di prestazione. Questo a condizione che osservino le regole definite dalla legge 2/09, la quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.

Anche le imprese familiari ampliano il raggio d’azione, non essendo più limitato l’utilizzo ai settori del commercio, turismo e servizi.  L’Inps nella circolare ribadisce che l’ambito di applicazione della norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio considera le imprese familiari nella qualità di “datori di lavoro” nei riguardi di soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa. Due i casi di possibile utilizzo: il primo all’interno dell’attività normalmente esercitata nel campo delle proprie attività specifiche con applicazione del regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato ed, il secondo, per tutti gli altri ambiti di cui al comma 1 art.70 Dlgs n.276/03, in regime contributivo e assicurativo agevolato (13% gestione separata Inps). In ogni caso l’importo complessivo dei compensi per singola impresa familiare non deve superare, nel corso di ciascun anno fiscale, i 10000 euro netti.

Gli enti locali dal 2010 sono committenti di lavoro accessorio a tutto campo: comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni e consorzi cui partecipano enti locali (TU DLgs n. 267/00), possono attivare i voucher per pagare le prestazioni occasionali. Non solo per i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti, ma anche con pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni e, in via sperimentale per il 2010, percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito ed titolari di part-time per ogni attività.

Resta ferma la possibilità di utilizzo dello strumento, da parte di altro committente pubblico, come individuato dal DLgs n. 165/01, ma limitatamente alle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà.

Circolare n.17 del 3 febbraio 2010

Leggi la nota INAIL



Ricerca nel Sito