Percorso logico: Home Page - Documentazione ›› Atti Parlamentari
| inserito da: Administrator Pubblicato il: Fri, 5 Feb 2010 - Letto: 574 volte |
Il condominio riveste qualifica di sostituto d'imposta
Le comunicazioni del mod. 770 vanno effettuate al domicilio privato dell'amministratore.
La Camera dei Deputati con interrogazione del 3
febbraio 2010 ha precisato che le comunicazioni indirizzate al condominio
dovranno essere effettuate presso il domicilio privato dell’amministratore
pro tempore; mentre le notificazioni con la consegna a mani proprie allo stesso
amministratore o in appositi locali condominiali, se nell’edificio condominiale
vi sono locali adibiti specificamente all’attività commerciale. Infatti il
condominio, essendo soggetto obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto ai
sensi del Titolo III del D.P.R. n. 600/1973 , ha la qualifica di sostituto
d’imposta .
Per i condomini con non più di quattro condomini,
qualora non sia stato nominato l’amministratore, le ritenute dovranno
essere effettuate da uno qualunque dei condomini che, utilizzando il codice
fiscale del condominio medesimo, provvederà ad applicare le ritenute alla fonte,
ad effettuarne i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei
sostituti d’imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi.
Invece, per i condomini con più di quattro condomini, per i quali è
previsto l’obbligo di nominare l’amministratore, nonché per quelli con non più
di quattro condomini che abbiano provveduto a nominare un amministratore, il
soggetto incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati
alle funzioni di sostituto d’imposta è l’amministratore.
Secondo quindi
la disciplina civilistica relativa al condominio (artt. 1117, 1139, 1129 e 1131
c.c.) ed alle notifiche (artt. 138, 139 e 141 c.p.c.), la Commissione
Finanze rende noto che le comunicazioni e le notificazioni
indirizzate al condominio devono essere effettuate, le prime, presso il
domicilio privato dell’amministratore pro tempore dell’ente, le seconde, con la
consegna «a mani proprie» allo stesso amministratore pro tempore oppure in
appositi locali condominiali, ma solo se nell’edificio condominiale vi sono
locali adibiti specificamente all’attività commerciale in modo tale da poter
essere intesi ex art. 139 c.p.c. come «ufficio» dell’amministratore pro tempore
del condominio.
Camera
dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 03/02/2010,
5-02426










