Percorso logico: Home Page - Documentazione ›› Novità Normative

inserito da: Administrator
Pubblicato il: Wed, 13 Jan 2010 - Letto: 3194  volte

Lavoro accessorio 2010 con ampliamenti a soggetti e committenti

La Finanziaria interviene con modifiche rilevanti.

IMMAGINE

Nuovo slancio al lavoro accessorio con ampliamenti, modifiche e misure transitorie per il solo 2010. Lo prevedono i commi 148 e 149 della legge finanziaria che modificano l’art. 70 del D.L.vo 276/2003.

Adesso possono fruire dei buoni lavoro (cd. voucher), i lavoratori part-time (solo per il 2010, presso un soggetto diverso da quello che già li impiega), i giovani universitari in qualunque periodo dell’anno, mentre fra i committenti gli enti locali ampliano il campo d’azione e vengono introdotte le scuole le università, i maneggi e le scuderie.

Esteso al 2010 il periodo sperimentale di utilizzo dei buoni lavoro per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito. Gli Enti locali,  dopo la prima limitata apertura ad opera della legge 33/09, possono ora utilizzare lo strumento 360°, ma con il limite del rispetto della disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e del patto di stabilità interno, ove previsto.
Con l’azione combinata di nuovi ambiti di applicazione, sia soggettivi, sia oggettivi riconosciuti dall’ultima Finanziaria, il lavoro accessorio diventa  lo strumento adatto a dare legalità a quei rapporti marginali che necessitano appunto di una gestione semplice.

Fruitori delle prestazioni di lavoro accessorio sono le famiglie, gli enti pubblici, gli enti locali, imprese familiari, imprenditori agricoli, ma anche imprenditori operanti in tutti i settori.

I buoni lavoro, possono materializzarsi tramite l’acquisto, da parte del committente, del cartaceo presso le Sedi Inps (nel caso di rilevanti quantità occorrerà prenotare). In questo caso ricordiamo l’obbligo di effettuare la comunicazione DNA all’Inail prima di instaurare il rapporto. Possono però anche essere virtuali e pertanto attivabili  via internet personalmente o tramite i Consulenti del lavoro quali intermediari abilitati, oppure tramite telefonata al Contact center dell’Inps.
Ricordiamo che la procedura tramite contact center è possibile solo se il nominativo del soggetto da occupare è già presente nell’archivio dell’Istituto.

Dal 1° dicembre in Lombardia e Veneto, inoltre, è stata avviata anche la nuova sperimentazione della vendita nelle tabaccherie. Ed in previsione ci sono nuove semplificazioni per agevolare maggiormente l’utilizzo della forma di pagamento.

Ogni buono ha un valore nominale di 10 euro lordi (7,5 netti) con cui si possono pagare prestazioni occasionali ed accessorie ad esempio di insegnanti che forniscono ripetizioni ai ragazzi, baby sitter, hostess negli eventi, lavori domestici, o per il giardinaggio, ma anche di soggetti quali ad esempio casalinghe, studenti, pensionati, cassa integrati, ed oggi anche lavoratori part-time che intendano occupare presso altri datori il tempo al di fuori dell’orario che già svolgono.

Una gestione estremamente semplificata del rapporto, unitamente alla flessibilità di utilizzo, da una parte e la copertura previdenziale ed assicurativa, unitamente all’esonero fiscale, dall’altra, sono la vera forza dell’istituto che consente comunque alle parti la garanzia di operare all’interno della legalità.

Per il committente non c’è nessun contratto di lavoro da predisporre, nessuna comunicazione preventiva on line al Centro per l’impiego, nessun obbligo di tenuta del libro unico del lavoro. Al lavoro accessorio non si applicano i diritti tipici del rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo, ne consegue che non trova applicazione il contratto collettivo di lavoro e gli istituti giuridici dell’orario di lavoro.


Il lavoro accessorio art. 70 D.L. vo 276/2003

Le novità dalla Finanziaria 2010

 

 

Committenti

percettori

  • enti locali

 

·         pensionati

·         giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti

·         sabati, le domeniche e nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni (regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici)

·         per universitari prestazioni in qualunque periodo dell’anno

 

·         percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (max 3000 euro anno)

 

·         maneggi e scuderie

 

·         tutti

·         imprese familiari anche non del commercio turismo e servizi

·         tutti

 

·         scuole

·         con giovani studenti under 25

 

·         università

·          con giovani studenti under 25

 

 

·         Tutti compresi enti locali scuole ed università 

·         lavoratori già titolari di part - time con diverso datore/committente (sperimentale per 2010)

·         universitari in qualsiasi periodo dell’anno

 

·         percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (max 3000 euro) (esteso al 2010)





Ricerca nel Sito