Percorso logico: Home Page - Documentazione ›› Circolari Enti ›› INPS
| inserito da: Administrator Pubblicato il: Tue, 12 Jan 2010 - Letto: 1013 volte |
Assegni familiari – limiti di reddito
L'INPS, con circolare n. 2 dell'11 gennaio 2010, rende noto i nuovi limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari.
|
OGGETTO |
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno
2010. |
|
SOMMARIO |
Dal 1° gennaio 2010 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi. |
Le presenti disposizioni
trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa
sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori
diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua
ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la
normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei
predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente
l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla
corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti
disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di
altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa
connessi.
Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle
prestazioni sono:
Euro 8,18 mensili
spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti
per i figli;
Euro 10,21 mensili
spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il
coniuge e i figli.
I) TABELLE DEI LIMITI DI
REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA
CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI
PENSIONE PER L'ANNO 2010
Ai fini della cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle
pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono
rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con
arrotondamento ai centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai
competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2009 è
stata pari all’1,5 % per cento.
Con riferimento a quanto precede sono
state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4 ), da applicare a decorrere dal
1° gennaio 2010 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa
all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.
***
Le procedure di calcolo
delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di
reddito.
II) LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER L'ANNO 2010
In
applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni,
il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato
dal 1° gennaio 2010 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro
460,97.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da
considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica)
e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così
fissati per tutto l'anno 2010:
- Euro 649,19 per il coniuge, per
un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- Euro 1136,08 per due
genitori.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le
disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di
assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di
mantenimento).
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle
associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro,
degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il contenuto della
presente circolare.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato 1
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2010
Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.
|
Nucleo Familiare |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*) |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione |
|
1 persona (**) 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone 7 o più persone |
- euro 8.570,36 - euro 14.221,56 - euro 18.286,24 - euro 21.838,31 - euro 25.393,40 - euro 28.778,83 - euro 32.163,65 |
- - euro 17.031,82 - euro 21.896,08 - euro 26.152,66 - euro 30.409,26 - euro 34.464,36 - euro 38.518,78 |
(*) Per l'applicazione
della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi
competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i
nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli
affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali
l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i
bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione
ai superstiti unico componente il nucleo familiare
Allegato
2
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI
PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2010
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.
|
Nucleo familiare |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*) (+10 per cento) |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento) |
|
1 persona (**) 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone 7 o più persone |
- euro 9.427,10 - euro 15.645,64 - euro 20.113,42 - euro 24.023,47 - euro 27.931,14 - euro 31.656,46 - euro 35.378,83 |
- - euro 18.734,45 - euro 24.084,85 - euro 28.767,99 - euro 33.451,16 - euro 37.910,51 - euro 42.369,88 |
(*) Per l'applicazione
della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi
competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i
nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli
affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali
l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i
bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai
superstiti unico componente il nucleo familiare.
Allegato
3
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI
PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2010
Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
|
Nucleo Familiare |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+50 per cento) |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento) |
|
1 persona (**) 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone 7 o più persone |
- euro 12.852,22 - euro 21.330,53 - euro 27.425,13 - euro 32.757,48 - euro 38.086,80 - euro 43.165,23 - euro 48.244,29 |
- - euro 25.545,03 - euro 32.843,51 - euro 39.226,91 - euro 45.612,72 - euro 51.693,49 - euro 57.774,86 |
(*) Per l'applicazione
della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi
competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i
nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli
affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali
l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i
bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione
ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
Allegato
4
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI
ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI
PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2010
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
|
Nucleo Familiare |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+ 60 per cento) |
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 60 per cento) |
|
1 persona (**) 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone 7 o più persone |
- euro 13.710,17 - euro 22.752,80 - euro 29.253,53 - euro 34.939,62 - euro 40.625,72 - euro 46.044,09 - euro 51.458,86 |
- - euro 27.247,65 - euro 35.031,68 - euro 41.843,45 - euro 48.652,80 - euro 55.137,88 - euro 61.626,56 |
(*) Per l'applicazione
della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli
affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i
nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi
competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i
nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli
affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali
l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i
bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai
superstiti unico componente il nucleo familiare










