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Pubblicato il: Thu, 10 Sep 2009 - Letto: 1013  volte

Erronea qualificazione del rapporto di lavoro

Approfondimento sui ricorsi al comitato regionale per i rapporti di lavoro.

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ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

I RICORSI AL COMITATO REG.LE PER I RAPPORTI DI LAVORO

 

Di BARTOLOMEO LA PORTA

 

Avverso i provvedimenti degli ispettori del lavoro, gli interessati hanno facoltà di ricorrere, nei modi e nei tempi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

In particolare.

Sanzioni penali

La competenza dell’irrogazione della sanzione compete all’autorità giudiziaria: occorre, pertanto, riferirsi ai principi ed esperire le azioni processuali previste dall’ordinamento penale.

Sanzioni amministrative

La procedura per i ricorsi in materia di sanzioni amministrative è prevista dalla Legge 24/11/1981, 689.

In particolare, è previsto che gli interessati hanno facoltà di inoltrare all’amministrazione competente (la DPL per quanto concerne le violazioni in materia di lavoro non connesse al versamento di contributi e/o premi), entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica delle violazioni, scritti difensivi, o possono, entro lo stesso termine, chiedere di essere sentiti.

L’autorità amministrativa, qualora non disponga l’archiviazione del verbale di illecito amministrativo e non sia avvenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta, provvederà ad emettere ordinanza – ingiunzione, che rappresenta titolo esecutivo per il recupero delle sanzioni in essa contenute.

I soggetti interessati hanno facoltà, entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, di ricorrere al Tribunale del luogo ove risiedono o, relativamente agli eventuali obbligati solidali, al Tribunale del luogo ove è ubicata la sede legale dell’azienda.

 

In alternativa, la riforma contenuta nel D.Lgs. 23/4//2004, 124 prevede che l’interessato possa impugnare in via amministrativa l’ordinanza – ingiunzione, entro 30 giorni, davanti al Direttore della Direzione regionale del lavoro.

Qualora l’ordinanza – ingiunzione abbia come oggetto la sussistenza o la qualificazione di un rapporto di lavoro, il ricorso va presentato, ai sensi dell’art. 17 del citato D.Lgs. 124, al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito all’interno della Direzione regionale del lavoro e composto dal Direttore della Direzione regionale, dal Direttore regionale dell’INPS e dal Direttore regionale dell’INAIL.

 

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