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Pubblicato il: Wed, 27 May 2009 - Letto: 405  volte

Lavoro accessorio nell’impresa familiare

Diverso valore netto del buono lavoro rispetto al sistema generale di regolazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio.

IMMAGINE

Utilizzo dei buoni lavoro da parte dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile nel caso sia operante nel commercio, nel turismo e nei servizi.

Con circolare n. 104 del 1° dicembre 2008 erano state fornite indicazioni in merito all’estensione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni.

In particolare, nei confronti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile che, ai sensi del citato articolo 70 del decreto n. 276/2003, lett. g), opera limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi è stato previsto un regime di applicabilità solo parziale dell’utilizzo dei buoni lavoro, facendo riserva di fornire ulteriori istruzioni per dare piena operatività all’istituto del lavoro occasionale accessorio anche in questo settore.

Circolare numero 76 del 26-5-2009

Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276, articoli 70 e 72 - Lavoro occasionale di tipo accessorio nell’ambito dell’impresa familiare.



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