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| inserito da: Administrator Pubblicato il: Wed, 27 May 2009 - Letto: 405 volte |
Lavoro accessorio nell’impresa familiare
Diverso valore netto del buono lavoro rispetto al sistema generale di regolazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio.
Utilizzo dei buoni lavoro da parte dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del codice civile nel caso sia operante nel commercio, nel
turismo e nei servizi.
Con circolare n. 104 del 1° dicembre
2008 erano state fornite indicazioni in merito all’estensione nei settori del
commercio, del turismo e dei servizi del sistema di regolazione del lavoro
occasionale di tipo accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo n.
276/2003, e successive modificazioni.
In particolare, nei confronti
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile che, ai
sensi del citato articolo 70 del decreto n. 276/2003, lett. g), opera
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi è stato previsto un regime
di applicabilità solo parziale dell’utilizzo dei buoni lavoro, facendo riserva
di fornire ulteriori istruzioni per dare piena operatività all’istituto del
lavoro occasionale accessorio anche in questo settore.
Circolare
numero 76 del 26-5-2009
Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276,
articoli 70 e 72 - Lavoro occasionale di tipo accessorio nell’ambito
dell’impresa familiare.










